Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 117/2017
Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 117/2017.
Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 117/2017.
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) denominata SOCIETÀ STORICA CHIVASSESE
Approvato nel corso dell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenuta il 23/03/2021
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
- È costituita ai sensi degli artt. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice) e dell’Atto Costitutivo del 31 gennaio 2008, l’Associazione di Volontariato SOCIETÀ STORICA CHIVASSESE ODV, con sede legale nel Comune di Chivasso e di seguito indicata come Associazione.
- L’Associazione risulta oggi iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato” a far data dal 17/12/2011 con Determina della Provincia di Torino n. 9-5503 nella sezione “tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
- L’Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.
- L’Associazione è stata riconosciuta dalla Giunta comunale di Chivasso con deliberazione n. 266 del del 13/12/2005.
Art. 2 – Scopi e finalità
- L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome e gli enti locali.
- L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
- Effettuare ricerche e analisi critiche di reperti, monumenti e documenti relativi alla storia del Chivassese su basi scientifiche e contribuire fattivamente alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio archivistico artistico e bibliografico dello stesso Chivassese.
- Sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto di tutto ciò che costituisce tale patrimonio, avvicinando studiosi per uno scambievole rapporto di studi relativi al Chivassese.
- Essa ispira la sua attività al concetto della più assoluta libertà di ricerca, senza discriminazione alcuna d’impostazione culturale, religiosa, scientifica e ideologica, fatta salva l’aderenza ai fini strettamente storico-critici che caratterizzano la Società.
Art. 3 – Partecipazioni
L’Associazione può deliberare di aderire ad Enti od Associazioni per rappresentanza o per adesione a specifici progetti.
Art. 4 – Attività
Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività:
- la pubblicazione di una rivista storica denominata “Studi Chivassesi”;
- la pubblicazione di monografie di carattere storico;
- edizione di documenti;
- organizzazione di dibattiti, conferenze, convegni, congressi e corsi di studio inerenti la propria attività istituzionale;
- visite culturali, Stagioni culturali, Progetti di interscambi culturali.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione in favore della collettività, dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati;
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Società Storica Chivassese tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate dall’Assemblea, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’Associazione.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 455/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice;
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
Art. 5 – Patrimonio e risorse economiche
- Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità;
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da erogazioni per fini istituzionali, contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31° dicembre di ogni anno.
- Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto finanziario (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il rendiconto finanziario è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- È fatto obbligo di reinvestire eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 6 – Soci
- Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero di soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche o le società che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo diritto di recesso.
Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci
- L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, entici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’Associazione stessa;
- Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni, è ammesse ricorso all’Assemblea dei soci;
- Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
- Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci;
- Il Consiglio direttivo può proporre all’Assemblea la nomina di socio onorario a tutti coloro che per fama e autorità scientifica danno lustro alla Società Storica Chivassese;
- All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
- La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L’esclusione si un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
- Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- Senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
- Svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
- L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
- Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.
- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 – Diritti e Doveri dei Soci
- Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività;
- I soci hanno diritto:
- Di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- I soci sono tenuti:
- All’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
- Al pagamento nei termini della quota associativa.
Art. 9 – Quota associativa
- I soci devono corrispondere, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile e da diritto a ricevere gratuitamente copia della pubblicazione “Studi Chivassesi”;
- L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 10 – Organi della Società Storica Chivassese
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
Art. 11 – Assemblea dei soci
- L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi;
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con venti giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega di tutti i soci. L’Assembla, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente; - Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota;
- Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
- Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Art. 12 – Assemblea Ordinaria dei soci
- L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non votano;
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto;
- L’Assemblea ordinaria:
- Approva il rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- Discute ed approva i programmi di attività;
- Elegge il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- Delivera sull’esclusione degli associati;
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Delibera sui riscorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- Delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 4 del presente Statuto;
- Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
- Delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 del presente Statuto;
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci
- La convocazione dell’Assemblea straordinaria se effettua con le modalità previste dall’art. 11;
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
- L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Art. 14 – Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di sette sino ad un massimo di quindici consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
- L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio direttivo;
- Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario;
- Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo; controlla la gestione economica dell’Associazione e l’amministrazione del patrimonio e ne rivede la contabilità;
- Il Segretario cura, in stretto contatto con il Presidente, la tenuta e l’archiviazione di tutta la documentazione di gestione dell’Associazione, la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, la redazione della documentazione istruttoria nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche e private individuate per finanziare o sostenere le attività dell’Associazione;
- In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione;
- Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo;
- Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, datti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
- Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- Redige e presenta all’Assemblea il rendiconto e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni;
- Sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- Sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- Propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 4 comma 2 del presente Statuto;
- Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- Delibera l’adesione ad Enti od Associazioni per rappresentanza o per adesione a specifici progetti.
- Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
- Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni novanta giorni, salvo il periodo delle ferie e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti;
- La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo;
- I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il parere espresso dal Presidente.
Art. 15 – Presidente
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci;
- Può essere rieletto per un massimo di cinque mandati consecutivi;
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente;
- Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.
Art. 16 – Scioglimento
- L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
- L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 del presente articolo avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 17 – Norme finali
- Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Atto registrato a Chivasso il 26 aprile 2021, n. 686 serie 3.